Statuto dell’Associazione

(Testo integrato e modificato dalla delibera di Assemblea Straordinaria del 24/05/2003)

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Italiana per l’Eteroplasia Ossea Progressiva ONLUS”, in breve denominabile “I.P.O.H.A. ONLUS”, qui di seguito riportata come “Associazione”, con sede legale in Cerignola,Via XXV Aprile 17, pal.B1, e potrà avere in futuro, oltre a questa, altre sedi.

L’Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 (Carattere dell’Associazione)

L’Associazione:

– persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

– svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, dando la precedenza, ove la legge Italiana lo consenta, alla Progressive Osseous Heteroplasia Association (P.O.H.A.) con sede legale nello stato dell’Illinois – 33 Stonehearth Square, Indian Head Park, IL 60525, tel. 708 – 246 – 9410 – U.S.A., alla quale la costituenda Associazione dichiara di rifarsi, sia per quanto riguarda gli scopi che per quanto riguarda i principali beneficiari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

– La durata dell’Associazione è illimitata .

Art. 3 (Scopi e attività dell’Associazione)

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha come finalità principale la diffusione delle informazioni in campo sociale e medico sulla Eteroplasia Ossea Progressiva (nome originale in Inglese: Progressive Osseous Heteroplasia, nota anche con l’acronimo di P.O.H.), rara e grave malattia invalidante, prefiggendosi il fine ultimo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei malati affetti da questa patologia ancora oggi orfana di terapia adeguata, ma anche dei malati affetti da patologie primitive similari dove sono presenti ossificazioni eterotopiche come la Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, l’Osteodistrofia di Albright, l’Osteoma Cutis . Essa intende operare nei seguenti settori :

– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, promuovendo e supportando la ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito della diagnosi e della terapia della P.O.H. e delle altre osteomatosi primitive atte a sviluppare terapie efficaci e trovare una cura definitiva.

– Formazione, favorendo la diffusione delle informazioni sulla P.O.H. e le altre Osteomatosi primitive nel sociale e nell’ambito delle diverse specialità mediche e di medicina pubblica, così come tra il personale paramedico e di assistenza, eventualmente anche con attività di formazione specifica nei loro confronti.

– Assistenza sociale e socio-sanitaria, cercando di costituire una rete di supporto sociale e assistenziale per questi malati e le loro famiglie, attraverso quanto già detto circa la formazione di personale medico, paramedico e assistenziale.

– Istruzione, favorendo un’appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca sulla diagnosi e sulla terapia per la P.O.H. e le altre Osteomatosi primitive.

– Tutela dei diritti civili, promuovendo interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore dei soggetti affetti da P.O.H. o altra Osteomatosi primitiva per la tutela del loro diritto alla salute.

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lg. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 (Soci)

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.

L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L’ammissione dei soci è libera.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione si propone, l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

– Fondatori

– Onorari

– Sostenitori

– Ordinari

a) Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

b) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze nei campi scientifici di pertinenza delle patologie con ossificazioni primitive eterotopiche, specialmente per la P.O.H., e nei confronti dell’Associazione stessa e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

c) Sono soci sostenitori le persone fisiche, le fondazioni o gli enti pubblici e privati che erogano contribuiti all’Associazione mirati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 4. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

d) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Essi sono per definizione e per natura dei volontari iscritti all’Associazione perché interessati al conseguimento degli scopi sociali.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. In particolare tutti i soci: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed all’Assemblea dove comunque possono incidere sulla struttura organizzativa e sugli indirizzi teorico pratici della stessa Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 5 (Doveri dei soci)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Art. 6 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso in Assemblea che, appositamente convocata dal Consiglio stesso, ne farà menzione nel verbale. Qualora si tratti di un socio fondatore da espellere, occorre il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno sociale;

b) per morosità, da mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;

c) per espulsione, in seguito a motivi gravi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall’Assemblea convocata appositamente dal Consiglio stesso;

d) per morte.

Nel caso di dimissioni o di espulsione, i soci non possono vantare alcun diritto sulle quote o contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

La quota sociale non è trasmissibile, se non “mortis causa”.

Art. 8 (Organi Sociali)

Gli Organi sociali sono:

– l’Assemblea generale dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Tesoriere;

– il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’ Assemblea generale dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Art. 9 (Assemblea generale dei soci)

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un quinto dei soci.

Art. 10 (Convocazione dell’Assemblea)

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, o dal socio più anziano come iscrizione presente nell’Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà sempre a disposizione dei soci nei locali della sede sociale.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per le variazioni dello Statuto l’Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 12 (Compiti dell’Assemblea)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e l’eventuale Revisore dei Conti;

b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni programmatiche di attività dell’anno sociale, sia consuntive che preventive, del Consiglio Direttivo;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi,

d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto

f); deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario di interesse generale circa la vita dell’Associazione posto all’ordine del giorno;

i) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione, in tal caso, del suo patrimonio

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Art. 13 (Il Consiglio Direttivo)

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica tre anni. Nei primi tre trienni almeno i due terzi di essi saranno scelti fra i soci fondatori, se facenti ancora parte dell’Associazione o se favorevoli.

Il numero dei membri facenti parte del Consiglio Direttivo sarà determinato ad ogni rinnovo delle cariche e non potrà essere inferiore a tre unità e superiore a sette.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Gli amministratori dell’Associazione non riceveranno alcun compenso per i loro servizi come amministratori oltre al rimborso spese anticipate. Nulla di quanto qui contenuto dovrà essere interpretato in modo tale da impedire a qualunque socio di servire l’Associazione sotto qualsiasi altra diversa veste, e ricevere per questo un compenso ragionevole.

Art. 14 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e inoltre deve essere convocato nel momento del passaggio delle consegne al nuovo Consiglio Direttivo. Incontri del Consiglio Direttivo possono essere convocati su richiesta del Presidente o di due Consiglieri

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione con qualsiasi numero di Consiglieri, stabilito che, se sono presenti al suddetto incontro meno della maggioranza dei Consiglieri, la maggioranza dei presenti può aggiornare l’incontro ad altra data senza ulteriore comunicazione ai presenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Possono altresì partecipare al Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori anche se senza diritto di voto.

Art. 15 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo in particolare:

– nominare nella prima riunione: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere tra gli stessi membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea;

– provvedere a qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– convocare l’Assemblea;

– predisporre la relazione programmatica annuale di attività da svolgere e consuntiva delle attività svolte;

– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

– curare l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea;

– ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

– promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;

– istruire i bilanci preventivi e consuntivi;

– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

– procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

– deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;

– curare l’immagine pubblica dell’Associazione;

– deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

– redigere l’eventuale regolamento interno;

– procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

– irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 16 (Il Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica entro 20 giorni del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché la redazione della relazione programmatica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, prima, e dell’Assemblea, poi.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Art. 17 (Il Segretario)

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, in particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo in uno o più registri procurati allo scopo, si assicura che tutte le comunicazioni siano inviate a tempo debito secondo le disposizioni di questo stesso statuto o come richiesto dalla legge, è custode degli archivi dell’Associazione e cura la tenuta del libro dei soci secondo le norme in vigore in materia di privacy, attende alla corrispondenza, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere e ad ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento degli stessi.

Art. 18 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 19 (Consulenti Medici – Medical Advisors)

L’Associazione avrà un gruppo di Consulenti Medici Specialisti scelti tra esperti, Italiani e/o stranieri, nella Eteroplasia Ossea Progressiva e nelle altre patologie con ossificazioni ectopiche.

Essi avranno il compito di essere la guida scientifica dell’Associazione e saranno di riferimento per le attività di supporto per i malati e le famiglie e per le attività d’informazione e formazione dei medici, malati, familiari e di quant’altri volontariamente vorranno interessarsi a questa rara malattia, la P.O.H., e alle altre patologie con ossificazioni eterotopiche.

Art. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio è costituito:

– dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– quote sociali

– utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse

– ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale.

Il Consiglio Direttivo può accettare in nome dell’Associazione qualsiasi contributo, donazione, lascito, o progetto per gli scopi generali o per qualche scopo specifico dell’Associazione.

Il Patrimonio e i redditi dell’Associazione devono essere utilizzati per gli scopi previsti dall’art. 3 del presente Statuto. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né alcuna forma di vantaggio anche in natura. È inoltre fatto divieto assoluto di distribuire tra i soci e/o amministratori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio associativo residuo, dedotta ogni passività, dovrà essere devoluto a favore di altri Enti aventi medesime finalità o a fini di pubblica utilità, dando la precedenza, ove la legge Italiana lo consenta, alla Progressive Osseous Heteroplasia Association (P.O.H.A.) con sede legale nello stato dell’Illinois – 33 Stonehearth Square, Indian Head Park, IL 60525, tel. 708 – 246 – 9410 – U.S.A., alla quale la costituenda Associazione dichiara di rifarsi, sia per quanto riguarda gli scopi che per quanto riguarda i principali beneficiari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 (Anno Sociale)

L’esercizio sociale è coincidente con l’anno solare.

Art. 22 (Rendiconto annuale di gestione)

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Eventuali utili o avanzi di gestione, come anche fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti durante la vita dell’Associazione.

Art. 23 (Scioglimento e liquidazione dell’Associazione)

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, occorre in Assemblea il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Nel caso di scioglimento, va nominato un Liquidatore, preferibilmente scelto tra persone competenti ed eventualmente estranee all’Associazione.

In caso di devoluzione del patrimonio per scioglimento, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si darà la precedenza, ove la legge Italiana lo consenta, alla “Progressive Osseous Heteroplasia Association” (P.O.H.A.) con sede legale nello stato dell’Illinois – 33 Stonehearth Square, Indian Head Park, IL 60525, tel. 708 – 246 – 9410 – U.S.A., organizzazione “non profit” statunitense alla quale la costituenda Associazione dichiara di rifarsi, sia per quanto riguarda gli scopi che per quanto riguarda i principali beneficiari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 (Norme finali e di Riferimento)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, specie quelle in materia di associazionismo ed in particolare di associazioni Onlus.